COS’È’ L’EREDITÁ GIACENTE

Alla scomparsa del de cuius segue la ripartizione del suo patrimonio tra coloro che sono stati indicati come eredi. Prendono forma quelle che vengono definite, in gergo tecnico, successioni ereditarie. E’ in questi frangenti che potrebbe emergere il termine eredità giacente.

Non tutti comprendono ancora di cosa si tratti e, per questo motivo, è doveroso fare chiarezza intorno a questa fattispecie. L’eredità giacente può rivestire un ruolo fondamentale nelle successioni e avere chiaro in mento tale concetto è importante se si vogliono evitare sorprese.

 

Definizione di eredità giacente

Si parla di eredità giacente nel momento in cui sussiste dell’incertezza riguardo alla destinazione del patrimonio di beni mobili e immobili lasciato dal de cuius ai propri successori. Infatti, la giacenza sta a significare l’assenza di una decisione da parte dei soggetti che erediteranno il lascito, a cui consegue una mancanza di certezze sull’esito dell’eredità.

I motivi che stanno dietro a tale indecisione circa l’esito dell’eredità del defunto sono rappresentati da:

  • mancata accettazione dell’eredità da parte del chiamato a succedere. A questo proposito, alcuni esponenti della dottrina giuridica affermano che l’eredità giacente ha senso di essere chiamata tale solo nel caso in cui ci sia un unico successore. L’altra corrente di pensiero, che viene solitamente preferita, al contrario asserisce che tale istituto si verifica nell’eventualità in cui il de cuius abbia designato più soggetti come propri eredi.
  • non disponibilità dei beni ereditari da parte del successore.

E’ bene evidenziare che le problematicità primarie in materia affiorano quando alla presenza di più chiamati all’eredità, non tutti decidono di accettare quest’ultima. Perciò, la domanda da porsi dinanzi a tale situazione è: per la quota di lascito non accettata dai potenziali eredi, si può procedere con la nomina di un curatore per l’eredità giacente? Rifacendosi alla giurisprudenza, si segnalano due sentenze della Corte di Cassazione in cui l’organo si è pronunciato con esiti diversi: positivamente nella sentenza del 22 febbraio 2011 n. 2611 e negativamente attraverso la sentenza del 19 aprile 200 n. 5113.

 

Il curatore dell’eredità giacente

E’ la nomina di tale figura a porre in essere la giacenza, dato che con quest’azione il chiamato all’eredità resta privo delle proprie facoltà assegnategli dall’art. 460 del Codice Civile. Difatti, in modo tale da prendere una decisione risolutiva sull’eredità in giacenza, l’istanza di nomina del curatore si compie a seguito della volontà dell’erede di non accettare l’eredità oppure di non avvalersi del potere di compiere gli atti necessari.

Il provvedimento attraverso cui il tribunale nomina il curatore viene riportato nella Gazzetta Ufficiale e trascritto nel registro delle successioni dello stesso tribunale presso il quale si è aperta la successione.

A incaricare il curatore per l’eredità giacente è il medesimo tribunale in cui si è aperta la successione, il quale può provvedervi d’ufficio o sulla base di una richiesta presentata dalle persone interessate a conservare i beni ereditari, come i legatari. Esso rimarrà in carica, svolgendo i propri compiti e adempiendo ai propri obblighi, fin tanto che il patrimonio da lui amministrato non venga accettato dagli eredi, cioè fino a quando è in giacenza.
Tra i suoi principali compiti rientrano la redazione dell’inventario, come avviene nell’accettazione beneficiata, la liquidazione delle passività, le attività d’impresa e la vendita, se necessario o se utile, dei beni immobili.

 

Cessazione della curatela

La figura nominata non resterà in carica per sempre e al verificarsi di una di queste eventualità la curatela cesserà di produrre effetti. Nello specifico, il curatore per l’eredità giacente verrà sollevato dai propri compiti se:

  • il chiamato accetta l’eredità
  • l’attivo riferito all’eredità si esaurisce
  • si accerta che non sono presenti dei chiamati all’eredità

Quando lo ritiene opportuno e per ragioni diverse tra loro come la scomparsa, la rinuncia oppure l’incapacità a svolgere i propri incarichi, il Tribunale è legittimato a revocare o sostituire il curatore per l’eredità in giacenza.

 

Qual è la differenza tra eredità giacente ed eredità vacante

Riprendendo il terzo punto della lista presentata nel precedente paragrafo, l’accertamento dell’assenza di chiamati all’eredità fa scaturire un’eredità vacante che, per legge, verrà devoluta allo Stato.

Mentre nell’eredità giacente sussiste dell’incertezza, nell’eredità vacante è possibile rintracciare a tutti gli effetti l’evidenza della mancanza di successori.

 

Conclusioni

Abbiamo visto cos’è l’eredità giacente e come questo istituto sia collegato alla nomina di un curatore con il fine di distribuire l’eredità secondo dei criteri ben precisi.

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