RINNOVAZIONE DELL’IPOTECA: TUTTO QUELLO CHE DOVRESTI SAPERE

L’ipoteca su un bene immobile è un diritto reale concesso dal debitore come garanzia di un credito. La sua iscrizione comporta per il creditore il privilegio di poter accedere alla ripartizione del prezzo di vendita qualora si decida di procedere con il pignoramento e la vendita forzata del bene.

Tuttavia, contrariamente a quanto spesso si crede, anche le ipoteche hanno una data di scadenza al termine del quale, se non si provvede alla rinnovazione dell’ipoteca, perdono la loro efficacia.

 

Scadenza e Rinnovo dell’Ipoteca: ecco come funziona

 

La rinnovazione dell’ipoteca o la sua scadenza sono disciplinati e trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 2847 c.c. il quale dispone che “l’iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine”.

In altre parole, dopo la registrazione dell’ipoteca nei registri pubblici immobiliari, questa manterrà tutti i suoi effetti per i vent’anni successivi la data della sua effettiva iscrizione. Trascorso questo arco di tempo l’ipoteca perderà completamente la sua efficacia e pur restando annotata nei registri risulterà prescritta e inutilizzabile.

A questo punto vi starete chiedendo: «Se il creditore prima del compimento dei vent’anni non sarà stato ancora integralmente pagato?»

Per evitarne l’estinzione il creditore che sia ancora in possesso dei requisiti dovrà richiedere la rinnovazione dell’ipoteca entro la data di scadenza. In caso contrario il creditore potrà ugualmente procedere al rinnovo mantenendo il suo grado di ipoteca, ma nel caso in cui vi sia già un’altra ipoteca la nuova iscrizione perderà il suo grado originario.

La rinnovo dell’ipoteca produrrà l’effetto di conservazione dell’iscrizione originaria e, quindi, di tutte le caratteristiche dell’ipoteca originaria.

Per la rinnovazione dell’ipoteca è necessario presentare al conservatore dei registri immobiliare una formalità in doppio originale conforme alla precedente in cui si dichiari di volere rinnovare l’iscrizione originaria. Nel caso in cui il bene fosse passato agli eredi o aventi causa, il rinnovo dovrà essere fatto anche nei confronti di quest’ultimi.

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