CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO: COME AVVIENE

La conversione del pignoramento è un istituto che consente al debitore sottoposto a un’espropriazione forzata di richiedere al tribunale di trasformare i beni pignorati in una specifica somma di denaro. L’ammontare della cifra dovuta dal debitore dovrà, ovviamente, comprendere il totale dovuto al creditore, oltre alle spese relative all’esecuzione e un eventuale ulteriore ammontare da pagare ai soggetti terzi che detengono un credito nei suoi confronti.

La materia ha subito una notevole modifica in seguito al decreto legge numero 135/2018 che è stato mutato dalla legge numero 12/2019. E’ l’art. 495 del codice di procedura civile a disciplinare l’istanza di conversione del pignoramento e a definire il termine per il deposito della somma di denaro, in aggiunta agli effetti riferiti a creditore e debitore.

 

La procedura da seguire

 

La richiesta per convertire il pignoramento va obbligatoriamente depositata presso la cancelleria delle esecuzioni mobiliari o immobiliari del tribunale a cui appartiene il giudice competente a emettere la sentenza.

Inoltre, il debitore è chiamato a versare come deposito cauzionale una cifra non inferiore a un sesto della somma dovuta e oggetto di pignoramento, comprensiva anche degli altri crediti maturati dai potenziali creditori che sono intervenuti. Prima della riforma, l’importo dovuto ammontava a un quinto. Se sono state pagate altre somme da parte del debitore, esse andranno detratte dal computo totale, previa documentazione che attesti l’effettivo versamento.

La somma di denaro non viene depositata in cancelleria, bensì in un istituto di credito indicato dal giudice competente. Dunque, all’istanza dovrà essere allegata anche la ricevuta che provi il pagamento della cauzione richiesta. Un’altra soluzione proposta consiste nel saldare la garanzia monetaria con un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva, da presentare unitamente all’istanza.

E’ bene sottolineare che in assenza di tale cifra presentata come deposito, l’istanza con il fine di convertire il pignoramento non è in grado di produrre alcun effetto.

 

Termine per richiedere l’istanza di conversione del pignoramento

 

La norma citata in precedenza stabilisce che è possibile presentare l’istanza di conversione del pignoramento sino alla data in cui il giudice rende ufficiale la vendita del bene mobile o immobile pignorato oppure l’assegnazione. Si parla di assegnazione quando a essere pignorato è un credito bancario, il salario o la pensione.

Si tratta di una notevole opportunità offerta alla parte debitrice che vuole sottrarsi all’esecuzione. Allo stesso tempo, però, non si vuole permettere al debitore di rallentare la procedura esecutiva attraverso istanze ripetute. Per questo motivo, è proibito reiterare l’istanza proposta nel corso del tempo.

 

L’udienza fissata dal giudice

 

A massimo 30 giorni di distanza dalla presentazione dell’istanza per la conversione del pignoramento, il giudice provvederà a convocare un’udienza a cui presenzieranno le due parti in causa. Esse verranno sentite dall’ufficiale giudiziario, il quale decreterà anche a quanto ammonta la cifra che sostituirà il bene sottoposto a pignoramento.

In un secondo momento, lo stesso giudice è chiamato a fissare una seconda udienza nella quale si verificherà l’adempimento del soggetto debitore. Se tutto è stato eseguito correttamente, il giudice emana una sentenza per dichiarare estinto il pignoramento dei beni immobili o delle cose mobili e per consegnare le somme dovute ai creditori.

 

La rateizzazione del pagamento

 

L’ordinamento giudiziario concede alla parte debitrice un’altra possibilità: pagare il debito relativo al pignoramento a rate. Tuttavia, tale richiesta può essere avanzata solo nei casi in cui l’atto di pignoramento riguardi beni mobili o immobili (non nel caso di crediti monetari) e in cui sussistano dei motivi validi affinché il debitore possa avvalersi di tale opportunità. Il giudice sarà chiamato a valutare la domanda del soggetto debitore ed, eventualmente, ad accoglierla.

E’ giusto evidenziare che la somma convertita è maggiorata con gli interessi derivanti dal tasso pattuito dalle due parti (tasso convenzionale). Se, invece, creditore e debitore non riescono ad accordarsi, verrà applicato il tasso legale, pari allo 0,05%.

In genere, il pagamento a rate della somma convertita per il pignoramento avviene su base mensile. Il pagamento rateizzato può estendersi per un massimo di 48 mesi (prima della riforma il periodo era pari a 36 mesi).

Nell’eventualità in cui il debitore non adempia ai suoi doveri e, quindi, non paghi una rata o la saldi, ma con un ritardo maggiore di 30 giorni, allora tale diritto di rateizzare il pagamento cessa e i beni mobili o immobili verranno definitivamente venduti.

Nel caso della conversione del pignoramento con pagamento rateizzato il giudice si impegna a pagare i creditori ogni 6 mesi. I beni mobili o immobili saranno liberati dal pignoramento solo una volta che l’intera somma verrà versata.

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