La successione testamentaria sussiste unicamente in presenza di una particolare tipologia di atto giuridico: il testamento. Tale documento viene redatto dalla persona che, prima della sua dipartita, vuole destinare i propri beni a determinate persone fisiche e non.
Attraverso il testamento, il de cuius può esimersi dal distribuire il proprio patrimonio di beni secondo quanto è stato stabilito dalla legge. In aggiunta, può anche decidere di assegnare la sua eredità a una persona che non rientra nella sua cerchia familiare, come ad esempio un amico o un ente pubblico.
In presenza di questo documento, quella che viene denominata quota disponibile, ossia la fetta di beni da dare in eredità, di cui il testatore può disporre come meglio crede, si distribuisce tra coloro individuati dal soggetto come suoi successori.
Tuttavia, colui che redige il testamento non è abilitato ad agire totalmente secondo la sua volontà, ma deve sempre considerare l’esistenza della quota legittima. Infatti, nel computo totale del patrimonio appartenente al soggetto che elenca le sue volontà non è compresa quella parte che è destinata per legge agli eredi.
Ci riferiamo alle persone più vicine, in termini di parentela, al de cuius, ovvero agli eventuali coniugi e figli che sono tutelati dalla legge attraverso la garanzia di una frazione di eredità appartenente alla persona che realizza il testamento.
Come viene calcolata la quota legittima
Al fine di stabilire inequivocabilmente la quota legittima spettante a ciascuno dei soggetti ereditari, è necessario detrarre al patrimonio del soggetto defunto i debiti contratti dal testatore nel momento in cui era in vita (fare riferimento all’art 556 del Codice Civile).
Allo stesso tempo, occorre considerare le quote percentuali da destinare a coniugi e figli, consultabili rispettivamente agli art.540 e 537 del c.c.. Infine, alla somma rimanente bisogna aggiungere possibili donazioni effettuate dal de cuius.
Se dal calcolo non emerge la quota a cui ha il diritto il legittimario, a esso la legge concede la possibilità di richiedere la parte mancante ai soggetti che hanno beneficiato delle donazioni del soggetto testatore. In gergo tecnico, questa operazione viene definita “agire in riduzione”.
Nella tabella sottostante possiamo osservare tutte le varie evenienze e capire qual è la quota legittima che viene riservata ai differenti soggetti.
| Parente | Quota legittima | Quota disponibile |
| Solo coniuge | 50% | 50% |
| Coniuge + un solo figlio | 33% al coniuge e 33% al figlio | 33% |
| Coniuge e 2 o più figli | 25%al coniuge e 50% da dividere tra i vari figli | 25% |
| Solo un figlio | 50% | 50% |
| 2 o più figli | 66,66% da ripartire in base al numero dei figli | 33,33% |
| Nè coniuge nè figli | – | 100% nel caso, però, in cui siano assenti anche gli ascendenti |
Le caratteristiche essenziali di un testamento
Innanzitutto, è bene sottolineare che il soggetto che compila tale atto è dotato della piena libertà testamentaria. In base a questo principio, il testatore può indicarvi sia tutte le proprie volontà riguardanti la ripartizione dei beni mobili e immobili da lui posseduti sia alcune direttive riguardanti il comportamento degli eredi testamentari. Ad esempio, può ordinare ai successori di celebrare periodicamente un rito in chiesa per ricordare la persona scomparsa.
E’ l’art. 587 del codice civili a determinare se un documento può essere definito testamento o meno. E’ giusto evidenziare che tale atto giuridico è l’unico strumento messo a disposizione dalla legge per selezionare le persone a cui lasciare la propria massa ereditaria. I requisiti fissati dalle legge sono:
- il carattere di atto personale, in quanto solo chi redige il testamento può dichiarare cosa voglia o non voglia venga fatto.
- la revocabilità, poiché il testatore può, in qualunque momento precedente alla sua scomparsa, modificare l’antecedente documento o annullarlo attraverso la creazione di un altro testamento che lo rettifichi. Facendo un esempio, è totalmente possibile revocare un testamento olografo con uno pubblico e viceversa.
- l’unilateralità, ossia il fatto che le volontà del de cuius non sono in alcun modo legate agli altrui impegni.
- il carattere di atto non recettizio, dato che l’atto inizia a produrre effetti in seguito al solo manifestarsi delle volontà.
- il formalismo, dal momento che si devono indicare le forme e le modalità con cui il testamento può essere ritenuto valido.
Tutti i soggetti possono scrivere il testamento?
La risposta a questa domanda è no. L’ordinamento giudiziario vieta di redigere l’atto a questi particolari tipi di soggetti:
- i minorenni
- coloro che sono stati interdetti per infermità di mente
- le persone dichiarate incapaci di intendere e di volere al momento della stesura delle volontà
In quest’ultima eventualità, al fine di provare l’invalidità del testamento e affermare la sua nullità, è obbligatorio esibire davanti il Tribunale le prove riguardanti la non capacità del de cuius di rispondere dell’atto giuridico. Queste situazioni si verificano nei casi in cui il defunto, poco prima della sua dipartita, abbia, ad esempio, iniziato a dare segni di demenza senile. Ciò nonostante, il testamento continua a produrre effetti fintanto che non ne viene dichiarata la sua invalidità.
Successione testamentaria: chi possono esserne i beneficiari
In generale, tranne le eccezioni di cui parleremo a breve, tutti soggetti in grado di essere titolari di diritti e doveri possono essere designati come eredi testamentari.
Nel caso delle persone fisiche, quest’ultime devono essere nate o essere state concepite prima del momento in cui avviene l’apertura del testamento. Parliamo di soggetti, però, dal momento che la decisione di lasciare in eredità il proprio patrimonio di beni a enti pubblici o di altra natura è assolutamente legittima.
Coloro che, invece, non possono essere beneficiari del testamento sono il notaio o un altro soggetto che esercita una funzione pubblica che hanno accolto il testamento pubblico o segreto (che tratteremo nelle prossime righe).
Altra esclusione, per quel che concerne i possibili eredi, colpisce i tutori oppure i protutori. Queste figure non sono in grado di rientrare nel testamento nemmeno se si avvalessero di un intermediario. Con questa indicazione si vuole evitare che tali persone possano in qualunque modo influenzare la decisione del testatore.
Gli eredi testamentari devono essere individuati in maniera chiara dal de cuius. In caso contrario, ossia in presenza di frasi dal dubbio significato o dell’incarico rivolto all’erede di nominare una terza persona a sua scelta, la successione con il testamento non ha nessuna validità.
Tipologie di testamento
Non tutti gli atti per la successione sono uguali. Vediamo insieme quelli considerati validi.
Testamento olografo
Si tratta di un atto giudiziario che per essere valido deve essere scritto di pugno dal testatore e in cui è obbligatoria la presenza della data e della firma, pena la nullità.
Per quel che concerne la conservazione, essa può avvenire sia presso il soggetto che redige il testamento sia presso una persona di fiducia (che può essere scelta solo da colui che lascia l’eredità). In gergo legale, tale persona prende il nome di esecutore testamentario e ha il compito di assicurarsi che quanto scritto dal testatore sia svolto alla lettera e in linea con i suoi desideri. Se si vuole essere sicuri che il documento non vada perso, c’è sempre la possibilità di depositare l’atto giudiziario presso il notaio.
Testamento pubblico
Il documento con il quale si stabilisce le proprie volontà dinnanzi a un notaio e a due testimoni prende il nome di testamento pubblico.
Il notaio riporta esattamente ciò che viene dettato dal testatore e ne legge il contenuto sempre di fronte alle altre due persone che hanno la funzione di verificare che tutto si svolga in maniera corretta. Anche in questo caso è obbligatorio l’inserimento nel documento delle firme di tutti soggetti presenti e della data oltre al luogo in cui è avvenuta la trascrizione.
Data la natura pubblica del documento che viene sottoscritto esso può rappresentare una prova di quanto è stato eseguito in quel giorno e a quella data ora. In mancanza delle firme necessarie e nell’eventualità in cui ci siano vizi di forma, l’atto risulta nullo. Per errori di minore entità il documento risulterà annullabile entro 5 anni dalla data di pubblicazione del documento.
Testamento segreto
La particolarità di questo testamento è che esso può essere redatto sia dal testatore che da un terzo e non per forza di proprio pugno, ma, ad esempio, anche con mezzi informatici. E’ sempre obbligatoria la consegna del documento al notaio e la presenza, nel momento in cui il professionista riceve l’atto giudiziario (che deve svolgersi in base a regole precise) di due testimoni.
Infatti, la procedura inizia con la consegna del testamento in busta sigillata al notaio, il quale è tenuto ad allegarvi l’atto di ricezione e la firma, corredata anche dalla data. Dopo di ciò il testatore e i due testimoni possono procedere a firmare l’atto di avvenuta consegna.
In aggiunta, è sempre onere del notaio compilare un verbale che verrà consegnato al testatore e che ha la funzione di attestare la consegna e permettere al de cuius di ritirare la busta con il testamento.
Come per le altre tipologie, la mancanza delle firme obbligatorie determina la nullità del testamento. Nel caso del testamento segreto, però, anche i vizi di forma riferiti all’atto di ricezione annullano le indicazioni presenti nel documento presentato dal testatore.
Testamenti speciali
A queste tipologie appena esaminate se ne aggiunge un’altra che interviene quando, per motivi di natura diversa, non vi è la possibilità di compilare uno dei testamenti che abbiamo analizzato. I testamenti speciali si svolgono con procedure semplificate e senza il grado di formalità che, invece, viene richiesto per gli altri lasciti.
L’art.609 del Codice Civile specifica le condizioni per cui si possa ricorrere ai testamenti speciali. Il legislatore ha specificato queste determinate situazioni:
- malattia contagiosa che affligge il testatore
- grave infortunio
- disastro naturale
- viaggio in aereo o in nave di militari e con persone delle forze armate dello Stato al seguito
Inoltre, questo articolo fornisce anche la spiegazione delle figure che rientrano nella definizione di “pubblico ufficiale”. Essa comprende i notai, i sindaci o un ufficiale che ne svolge le mansioni, i ministri di culto e i giudici di pace.
Dato il carattere speciale di tali testamenti essi smettono di essere validi dopo 3 mesi dal preciso momento in cui si ristabilisce la condizione di normalità che vigeva in precedenza.
La pubblicazione del testamento
Attraverso la compilazione, di fronte ai testimoni, del verbale di valenza pubblica in cui si attesta le condizioni del testamento e a cui si associa la trascrizione del contenuto e si fa riferimento all’apertura e ai sigilli impiegati, la pubblicazione diventa ufficiale.
Notaio, testatore e i due testimoni sono obbligati a firmare di proprio pugno la relazione e a inviarla alla cancelleria del Tribunale del medesimo luogo nel quale si era aperta la successione testamentaria. Dopodichè vengono informati tutti i successori del testamento riguardo l’esistenza del documento.
La pubblicazione non è un fattore che influenza la validità o la nullità del testamento. Lo è, al contrario, il fatto che gli eredi ne abbiano preso coscienza. Ad esempio, data la sua natura, il testamento pubblico si può subito attuare mentre quelli olografi o segreti sono vincolati alla pubblicazione. Il testamento segreto può essere reso pubblico immediatamente dopo la scomparsa del testatore. Invece, per quello olografo si rende necessaria la consegna al notaio da parte del soggetto al quale il testatore ha affidato il documento.
Presentare la dichiarazione di successione
Una volta che tutte le procedure preliminari sono state effettuate, gli eredi individuati hanno il dovere di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per risolvere tutte le questioni di natura fiscale. Infatti, tramite questa operazione, ai beneficiari della successione testamentaria verrà comunicata la somma delle imposte da versare e, solo dopo aver adempito a questo onere, il lascito assume un carattere di ufficialità.
Il termine fissato dalla legge per esibire agli organi competenti la dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data di apertura del testamento che, ovviamente, è successiva alla scomparsa del de cuius. I soggetti obbligati a fare ciò sono i beneficiari e i loro rappresentanti legali, chi ha amministrato l’eredità e chi ha curato le eredità giacenti, i trust, gli esecutori testamentari e chi è stato nominato come possessore dei beni in caso di dichiarazione di morte presunta del de cuius o di sua assenza.
Sono invece esentati da questo compito i parenti che sono sulla linea retta, in termini di parentela. Altra evenienza in cui i successori hanno il dovere di svolgere questo compito è quando nella massa ereditaria non ci sono immobili o nell’eventualità in cui il capitale del testatore defunto non è superiore alla cifra di 25.822,85 euro.
A quanto ammontano le imposte?
La cifra varia in base al grado di parentela che intercorre tra il testatore e coloro che riceveranno in eredità il patrimonio di beni mobili o immobili. Entrando nello specifico:
- 4% della base imponibile per il coniuge e tutti i parenti in linea retta di parentela, con una franchigia di un milione di euro per ogni beneficiario.
- 6% della base imponibile per i parenti fino al quarto grado e per gli affini vicini e paralleli fino al terzo grado. La franchigia è pari a 100.000 per fratelli e sorelle.
- 8% per tutti coloro che non rientrano in queste categorie.

