DECRETO INGIUNTIVO: COS’E’ E A COSA SERVE

Il decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento è un provvedimento che viene emanato dal giudice competente, su richiesta del creditore, nei confronti del debitore. Il suo scopo è di ingiungere a quest’ultimo l’adempimento dell’obbligazione (ad esempio il pagamento di una determinata somma o la restituzione di alcuni beni).

Tale provvedimento permette al creditore di disporre di un titolo esecutivo da far valere nei confronti dei beni del creditore. Tuttavia, se si intende ricorrere al decreto ingiuntivo devono sussistere determinate condizioni che vedremo a breve. Perciò, non è sempre possibile impugnare questo tipo di provvedimento giudiziario.

In questo articolo:

 

Decreto ingiuntivo: funzioni e caratteristiche

 

La disciplina che regola il decreto ingiuntivo è ritrovabile negli art. 633 e ss. del codice di procedura civile. Questo atto giudiziario emerge in assenza di un contraddittorio tra le parti e solo prendendo in considerazione tutti i documenti presentati dal creditore. Per queste ragioni esso ha un carattere prevalentemente sommario, ossia senza una verifica realmente approfondita del diritto da esercitare. Ovviamente, il debitore può eliminare la sommarietà del procedimento opponendosi al decreto ingiuntivo. In questo modo si darà il via ad un contraddittorio e a una valutazione approfondita, dove il procedimento diventerà a cognizione piena, con un evidente aumento dei tempi e dei costi.

Lo scopo del decreto ingiuntivo è fornire al creditore uno strumento che lo tuteli rapidamente e immediatamente, dotandolo di un titolo da poter utilizzare in maniera esecutiva contro il debitore. La natura esecutiva del decreto ingiuntivo si riferisce a:

  • riduzione dei tempi e dei passaggi, rispetto al giudizio ordinario, per constatare che il proprio credito sia effettivamente saldato,
  • acquisizione di un titolo pronto per essere impugnato,
  • conseguente esecuzione forzata, vale a dire pignoramento dei beni del debitore.

 

Requisiti

 

E’ l’art. 633 c.p.c (condizioni di ammissibilità) a riportare i requisiti che devono essere presenti nel momento in cui si vuole ottenere un decreto ingiuntivo. Perciò:

  • il procedimento per ingiunzione può essere intrapreso esclusivamente per la tutela di diritti di credito
  • ai diritti di credito deve essere associato un oggetto specifico, ovvero una determinata somma di denaro o cose fungibili oppure la consegna di uno specifico bene
  • deve sussistere il requisito della liquidità, connesso al credito, nel caso in cui l’oggetto sia una somma di denaro

Se sono presenti tutte queste condizioni il giudice competente si esprime pronunciando l’ingiunzione di pagamento o consegna del bene quando:

  • il creditore correda la sua domanda con una prova scritta
  • il credito è relativo a oneri per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso per le spese di procuratori, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o qualunque persona è stata in servizio durante il processo
  • il credito è relativo a onorari, diritti e rimborsi che spettano ai notai o a chiunque altro soggetto, che esercita una libera professione, con una tariffa approvata dalla legge

 

La prova scritta: approfondimento

 

Come osservato in precedenza, uno dei requisiti fondamentali per avvalersi di tale forma di tutela è la presentazione della prova scritta da parte del creditore. Con “prova scritta” si intende qualunque prova che è in grado di emergere ed essere evidente da documenti considerati fedeli ed autentici, in relazione ai fatti giuridici che danno origine al diritto di credito.

Nell’eventualità in cui il credito sia riferito a onorari di professionisti, i cui tariffati vengono approvati dalla legge, l’art.636 indica che la domanda deve essere munita anche delle parcelle relative alle spese e alle prestazioni, firmate dal creditore e contenenti il parere di conformità dell’ordine professionale di appartenenza.

Il giudice può emanare il decreto ingiuntivo anche quando il credito fa riferimento a condizioni o controprestazioni e spetta al creditore dimostrare l’effettiva esistenza di esse.

 

Giudice competente

 

Leggendo l’art. 637 c.p.c si osserva che il giudice competente a emettere il decreto ingiuntivo è il Giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale competente se la domanda fosse promossa in via ordinaria.

Una situazione particolare è quella dove i professionisti, come avvocati o notai, richiedono un procedimento d’ingiunzione contro i propri clienti. In questo caso essi devono rivolgersi al giudice del luogo in cui risiede il Consiglio dell’ordine dell’albo al quale sono iscritti o il consiglio notarile di appartenenza.

 

La richiesta del decreto ingiuntivo

 

La procedura parte con il ricorso per il decreto di ingiunzione. Esso viene depositato in Cancelleria, insieme alle prove presentate dal creditore. Il documento deve contenere l’indicazione delle parti e delle prove, l’oggetto, i motivi del ricorso, le conclusioni, la residenza o l’elezione del domicilio del ricorrente.

Una volta fatto ciò, il giudice effettuerà tutte le valutazioni del caso ed infine agirà in due modi. Se esso ritiene che sussistano tutte le condizioni per procedere con il decreto ingiuntivo, accoglierà la domanda ed emetterà tale provvedimento, obbligando la parte debitrice ad adempiere ai propri obblighi entro le date fissate.

Al contrario, se il giudice non reputa il ricorso accettabile, procede con la sospensione della richiesta e può chiedere al creditore di presentare ulteriori documenti. Inoltre, se il creditore non provvede a fare ciò e non ritira il ricorso oppure la richiesta non può venire accolta, l’organo giudiziario rigetta la richiesta esponendo le sue motivazioni in un decreto. E’ bene sottolineare che il decreto motivato, redatto dal giudice, non preclude in alcun modo la possibilità del creditore di ricorrere al procedimento ordinario.

 

Notifica del decreto di ingiunzione

 

Il termine fissato dall’art. 643 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo al debitore, corredata dal ricorso, è di 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena l’inefficacia di quest’ultimo.

Tuttavia, all’art. 644 si precisa che alla mancata notificazione del decreto ingiuntivo non corrisponde il divieto di riproporre la domanda.

La validità della notifica del decreto ingiuntivo è di 10 anni dopodiché interviene la prescrizione.

Opporsi al decreto ingiuntivo

 

Il debitore ha il diritto di opporsi al decreto di ingiunzione, ma deve farlo entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento. Altrimenti, il decreto ingiuntivo passa in giudicato e non è più possibile agire in nessuna maniera contro gli effetti del decreto. Perciò, si procederà all’esecuzione forzata e dunque al pagamento o alla consegna del bene.

Per opporsi al decreto ingiuntivo è necessario presentarsi all’ufficio giudiziario competente con un atto di citazione. Con l’opposizione del debitore si dà il via ad un contradditorio tra le parti che avviene all’interno di un processo ordinario.

 

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

 

Esistono particolari situazioni in cui, su richiesta del creditore, il giudice ha il potere di emanare un decreto ingiuntivo dalla validità immediata, senza dover aspettare i canonici 40 giorni.

Queste particolari situazioni sono:

  • l’esistenza di un diritto di credito basato su cambiali, assegni bancari o circolari o su un certificato di liquidazione di borsa oppure su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali
  • il possesso da parte del creditore di una prova scritta, firmata dal debitore, che attesta l’esistenza del titolo di credito
  • il timore, valutato dal giudice competente, che il ritardo nel pagamento o nella consegna del bene possa causare un grave danno al ricorrente

Con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il creditore potrebbe dover essere costretto a lasciare una cauzione proporzionale alla cifra da ricevere dal debitore per garantire a quest’ultimo la restituzione di quanto pagato nel caso in cui il decreto ingiuntivo viene annullato.

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