REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO: COME AVVIENE

Il compratore che si aggiudica un immobile all’asta non diventa automaticamente proprietario dello stesso. Ci sono ancora diversi step da completare prima che l’acquirente possa considerarsi a tutti gli effetti possessore dell’immobile. Fra questi rientra la registrazione del decreto di trasferimento.

Questa fase è propedeutica a far sì che il passaggio di proprietà sia realmente effettivo e che la procedura sia davvero completa. Andiamo a vedere nel dettaglio come avviene la registrazione del decreto di trasferimento e a cosa fa riferimento tale documento.

 

Decreto di trasferimento: cos’è e a cosa serve

 

Il decreto di trasferimento è un provvedimento emesso dal giudice che serve a sancire legalmente il passaggio di proprietà dell’immobile dal debitore all’aggiudicatario, successivamente allo svolgimento dell’asta. Dopo che l’organo giudiziario ha firmato il documento il bene è pronto ad essere ceduto a colui che se lo è aggiudicato tramite l’asta, ma non solo. Infatti, la stessa firma comporta la cancellazione delle formalità come ipoteche e pignoramenti che gravano sull’immobile, dal momento che i creditori possono ottenere il pagamento della somma di denaro che in precedenza era dovuta dal debitore.

Per ottenere il decreto di trasferimento e registrarlo l’aggiudicatario è obbligato a pagare la somma stabilita durante l’asta entro i termini prefissati. Da questa data trascorre un periodo di tempo, che varia da una settimana a 3 mesi, indispensabile al giudice per fare le sue valutazioni e firmare il documento. Dopodiché, è possibile ritirare il provvedimento nello specifico tribunale e procedere alla registrazione.

Tuttavia, l’emanazione del decreto di trasferimento non va sempre data per scontata. Può accadere che il giudice non ritenga corretto firmare il documento e decida di sospendere la vendita. Generalmente, ciò si verifica quando l’organo giudiziario reputa non idoneo il prezzo associato all’acquisto dell’immobile. Di fronte a questa evenienza si rende necessario rifare l’asta e il prezzo di partenza dovrà essere ricalibrato in base alle stime effettuate dal giudice.

E’ giusto sottolineare che una volta firmato il decreto di trasferimento diviene immodificabile, se non per effetto di un ulteriore atto, e pubblico, grazie alla pubblicazione a cura della Cancelleria.

 

Registrazione del decreto di trasferimento: chi deve occuparsene

 

Come già evidenziato in precedenza, solo dopo aver effettuato la registrazione del decreto di trasferimento è possibile proseguire con le ulteriori operazioni che determinano il definitivo passaggio di proprietà dell’immobile.

Secondo quanto veniva stabilito dall’art. 10, comma 1 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. la registrazione era a carico del Cancelliere che presiedeva l’udienza. Il decreto legislativo n. 35 del 2005 intervenne a modificare la legislazione e a prevedere la possibilità del giudice di delegare la registrazione del decreto di trasferimento ad avvocati, notai e particolari tipi di commercialisti.

Tutti questi professionisti, oltre a provvedere alla registrazione, sono chiamati ai compiti di trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento e a redigere una bozza del documento che richiede la firma del Giudice, il deposito presso la Cancelleria e la pubblicazione da parte di questo ufficio.

 

La procedura

 

Nel momento in cui vengono eseguite tutte le operazioni richieste, la Cancelleria prepara due copie dell’atto che trasmette, in maniera diretta o per mezzo del professionista delegato, all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Se ci si avvale di un notaio o di un avvocato per completare la procedura, esso dovrà richiedere la registrazione del decreto di trasferimento compilando e consegnando il Modulo F24 (che dal 1° gennaio sostituisce il mod. F23) presso l’Agenzia delle Entrate e, più precisamente, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Sempre presso quest’ufficio il professionista delegato richiede a quanto ammontano le imposte da pagare.

Ogni step della procedura, dalla registrazione del decreto di trasferimento alla compilazione del modulo F24 fino alla cancellazione degli annotamenti, viene curato con professionalità da Gori Ancona.

 

Tempi

 

La legge precisa che entro 30 giorni dalla data del deposito presso la Cancelleria il professionista delegato ha il dovere di recarsi agli uffici competenti per richiedere la registrazione del provvedimento.

In precedenza, i tempi erano più ristretti ed evidentemente ciò creava disagi e maggiori ritardi tra i professionisti delegati, in particolar modo nel caso in cui la scadenza coincideva con un giorno festivo.

 

Sanzioni

 

Per quanto concerne le sanzioni in riferimento alla mancata richiesta di registrazione del decreto di trasferimento, occorre consultare il D.P.R. citato in precedenza.

All’art. 69 si precisa che le sanzioni vanno dal:

  • 60% al 120% della somma delle imposte da pagare, per i ritardi non superiori a 30 giorni, ma con un minimo di 200 euro.
  • 120% al 240% della somma delle imposte da pagare per ritardi superiori a 30 giorni.
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Gori Ancona
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