La rappresentazione è un istituto secondo il quale il discendente è legittimato a prendere il posto dell’ascendente, in termini di grado e luogo, che non voglia o non possa accettare l’eredità o il legato. Quando diciamo che “non voglia o non possa accettare” ci riferiamo alle situazioni in cui l’ascendente sia deceduto oppure abbia alterato o modificato il testamento, diventando così indegno. Tale diritto trova il suo ambito di applicazione nell’art. 467 del Codice Civile e nei seguenti.
La fattispecie appena presa in considerazione riguarda, però, unicamente la successione legittima. Di fronte a un testamento e, dunque, a una successione testamentaria, la rappresentazione ereditaria entra in gioco nell’eventualità in cui il testatore non abbia indicato un subentrante che rimpiazzi il successore originario che non possa o non voglia raccogliere l’eredità. Se, invece, la persona che redige il testamento, specifica il soggetto che dovrà sostituire colui che potrebbe rinunciare all’eredità, non si ha rappresentazione bensì sostituzione.
Rappresentazione nelle successioni: la linea retta e collaterale
Nell’evenienza in cui l’erede designato si trovi nella condizione di non accogliere il lascito, non è automatico che il diritto di rappresentazione cominci a produrre i propri effetti. Ciò che si pone come discriminante è il grado di parentela che intercorre tra il de cuius e colui che non ha voluto o potuto accettare l’eredità.
Sarà, dunque, necessario valutare se tale soggetto possa essere considerato un discendente del defunto. In questo caso siamo di fronte a una parentela in linea retta, dove è bene sottolineare come anche il figlio adottivo rientri all’interno della categoria. Quando a non potere o volere accettare l’eredità è un fratello oppure una sorella del de cuius si parla di parentela in linea collaterale. Sono questi i limiti posti dagli articoli del codice civile riguardanti la rappresentazione, per far sì che tale diritto possa essere esercitato nella piena legittimità.
In entrambe le situazioni l’istituto della rappresentazione è valido e può essere applicato. In caso contrario però, ovvero quando la persona che non eredita il patrimonio lasciato dal defunto è un ascendente, verranno applicate le norme relative alla successione. Ad esempio, il coniuge del de cuius non è legittimato a subentrare alla persona ereditaria in origine e, quindi, a godere della rappresentazione.
I nipoti nella rappresentazione
Un’ulteriore precisazione rintracciabile nell’art.469 del Codice Civile riguarda le figure dei nipoti. Prima di addentrarci nella spiegazione è bene ricordare che, in origine, ai nipoti non era ammesso ereditare il lascito per rappresentazione. Fu la legge 151/1975 a permettere ai nipoti di godere di tale diritto.
Per comprendere a pieno le indicazioni in materia fornite dal legislatore è necessario fare riferimento al concetto di stirpe fare un esempio che chiarisca la regolamentazione.
Ipotizziamo che il defunto abbia due figli, un maschio e una femmina, e che entrambi non possano o non vogliano accettare l’eredità. Il maschio ha, a sua volta, quattro figli, ovvero quattro nipoti del de cuius, mentre la femmina solo uno. In totale, avremo due stirpi che coincidono con quelle che partono dai figli del defunto e si estendono con i suoi nipoti.
A questo punto, secondo il diritto di rappresentazione, il lascito del defunto non verrà diviso per il totale dei nipoti (cinque), ma per il numero dei figli (due). Dopodiché, la parte riservata al figlio maschio, che non eredita il lascito, sarà sottoposta a un’altra suddivisione pari al numero dei suoi figli, cioè quattro. L’altra metà verrà riservata totalmente al/alla nipote del de cuius proveniente dalla propria figlia.
Il procedimento appena descritto si amplia di discendente in discendente, sulla base della nozione di “infinito” ritrovabile sempre nell’art.469 c.c.
La rappresentazione nella premorienza
Altra situazione che si potrebbe verificare nella successione legittima è la premorienza di uno degli eredi scelti dal de cuius. L’ordinamento giudiziario ha stabilito che in questa eventualità l’istituto della rappresentazione può essere applicato e che i discendenti, legittimi e naturali, possono subentrare.
Conclusioni
Abbiamo visto cos’è la rappresentazione e come opera nelle varie situazioni. L’istituto di cui ci siamo occupati assicura al defunto che la propria eredità venga distribuita a persone “vicine”, in termini di parentela, a esso e che la sua stirpe venga tutelata a dovere.