Nel momento in cui il de cuius realizza il proprio testamento la legge gli offre la possibilità di specificare un particolare aspetto. L’ordinamento, infatti, gli riconosce l’opportunità di indicare la persona che interverrà in sostituzione dell’erede prescelto se quest’ultimo non può o, soprattutto, non vuole disporre del patrimonio da ricevere.
Non è affatto insolito che i “primi chiamati” non siano poi quelli che effettivamente ereditano il patrimonio nella successione testamentaria. Coloro che vengono definiti chiamati ulteriori subentrano alle persone designate in precedenza in varie occasioni.
Ad esempio, sostituiscono i primi chiamati quando essi vengono a mancare prima del de cuius e, quindi, non possono godere del diritto alla successione. Oppure entrano in gioco nel caso in cui le persone specificate in precedenza dal testatore non accettino l’eredità perché su di essa gravano una ingente quantità di debiti.
E’ giusto sottolineare che colui che redige il testamento può anche avvalersi della rappresentazione o dell’accrescimento, anche se questi due particolari istituti innescano dei meccanismi automatici che potrebbero voler essere evitati dal testatore. In quanto la sostituzione riferisce della volontà diretta del de cuius, essa prevale in maniera netta sugli altri istituti. La scelta di un istituto esclude a priori gli altri. Perciò, se si opta per la sostituzione, non è possibile far entrare in vigore la rappresentazione o l’accrescimento.
I due principali tipologie di sostituzione sono: quella ordinaria e quella fedecommissaria.
Sostituzione ordinaria nelle successioni
La sostituzione ordinaria, detta anche volgare, è stata appena descritta nelle righe precedenti e si distingue da quella fedecommissaria, che approfondiremo a breve e che prende in considerazione un caso specifico.
Il suo fondamento giuridico risiede nella volontà della legge di assegnare a colui che indica gli eredi la piena volontà testamentaria, cioè il fatto di essere il più possibile libero nello scegliere a chi destinare la propria eredità. In aggiunta, molti giuristi sono concordi nell’affermare che tale istituto sia giuridicamente simile alla regola per cui nella successione legittima se coloro che sono più vicini al de cuius, in termini di parentela, non ricevono l’eredità, essa viene ripartita tra i parenti di un grado più lontani. Tuttavia, questo è solo uno dei tanti orientamenti che si legano alla sostituzione ordinaria e il dibattito sulla sua natura giuridica è ancora acceso e in corso.
Un appunto che si può fare riguarda l’eventualità in cui il de cuius fissi solo una delle due possibilità previste dalla legge: ad esempio, può prevedere solo che il primo chiamato non accetti l’eredità, senza, però, fare alcun riferimento all’evenienza in cui egli non voglia essere il successore. A chiarire il dubbio è il secondo comma dell’art.688 del Codice Civile, il quale prevede che se il testatore ha indicato una possibilità, per legge, si è riferito anche all’altra eventualità, a meno che non ci sia un chiaro ordine da parte di colui che redige il documento che annulli tale disposizione.
A sua volta, la sostituzione ordinaria si suddivide in:
- semplice, se viene designata solo una persona in sostituzione del primo chiamato.
- plurima, se vengono designate più persone all’unico chiamato o se, viceversa, è indicato un unico sostituto per più primi chiamati.
- reciproca, se colui che viene designato a sostituire un erede è un coerede. L’ordinamento riconosce al de cuius la possibilità di stabilire che il patrimonio venga redistribuito tra i coeredi se quello istituito precedentemente non voglia o non possa accettare la successione. Al fine di evitare che tale decisione porti dei benefici non legittimi ai coeredi, la legge prevede che, nel caso in cui il testatore abbia suddiviso equamente la propria eredità, la proporzione dovrà essere mantenuta anche dopo aver distribuito il patrimonio tra i coeredi. Allo stesso modo, se non vi era uguaglianza rispetto alle quote spettanti ai successori, la medesima disparità sarà da conservare anche dopo la rinuncia del coerede. Ai sostituti coeredi si estendono tutti gli obblighi che erano stati assegnati al coerede rinunciante.
Sostituzione fedecommissaria
Nonostante si tratti di un istituto di vecchia data e a cui si fa ormai poco ricorso, è opportuno approfondirlo per comprendere ancora più nel dettaglio il diritto di sostituzione.
Con questo istituto viene offerta al genitore, al coniuge o agli ascendenti in linea retta l’opportunità di garantire all’interdetto (che può essere un figlio, un discendente oppure il coniuge del testatore), indicato come erede grazie alla rappresentanza di un tutore, le cure necessarie e la giusta assistenza da parte dei soggetti istituiti, dopo la dipartita del testatore. Inoltre, i soggetti istituiti, che non vanno confusi con i tutori, al momento della scomparsa della persona interdetta riceveranno la sua eredità.
Operando in questa maniera è possibile anche assicurarsi che i soggetti designati presteranno tutti i servizi necessari per migliorare la qualità della vita dell’interdetto, pena il decadimento del loro diritto di godere dell’eredità.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda il fatto che tale istituto comprende anche i minori che si trovano in uno stato abituale di infermità mentale, per cui si prospetta l’interdizione al raggiungimento della maggiore età. All’opposto, se viene sancita l’inesistenza dell’interdizione per una persona o se essa viene revocata, decade il diritto dei soggetti istituiti a godere dell’eredità.
Conclusioni
Abbiamo visto cos’è la sostituzione nella successione e come essa è regolamentata dalla legge. Si tratta di un istituto che amplia le possibilità fornite al testatore, in modo tale da attribuirgli la più estesa libertà e garanzia che le sue volontà siano realmente rispettate dai successori.

