USUCAPIONE TRA PARENTI: COSA DICE LA LEGGE

L’usucapione tra parenti è inammissibile e non ha nessuna validità di fronte alla legge. Perciò, la persona che tenta di usucapire un bene mobile, un bene immobile registrato oppure l’universalità di mobili nei confronti di un parente stretto non potrà godere di questo diritto.

Non importa se l’usucapione riguardi i parenti stretti o i familiari più lontani, ciò che fa la differenza è l’esistenza di un grado di parentela tra chi cerca di godere di usucapire e il proprietario del bene.

Usucapione tra parenti: la tolleranza

La discriminante che fa sì che l’usucapione tra i familiari non sia valido è la tolleranza. In base a questo principio, il proprietario che dimostra di essere remissivo all’utilizzo della casa o del terreno agricolo da parte di un suo cognato o fratello non determina l’avvio della procedura per l’usucapione.

Leggendo l’art. 1144 del codice civile si può comprendere come, in presenza della tolleranza, non sussistano le condizioni per cui il possesso del bene possa trasferirsi da chi tenta di usucapire al proprietario originale.

Una madre o una zia che permette al proprio figlio o alla propria nipote di vivere in un’abitazione di sua proprietà non fa partire i termini per l’emergere del diritto, in quanto chi consente di usufruire del bene è consapevole di ciò e, appunto, lo tollera. Se così non fosse, colui che affitta un bene immobile o mobile per più di 20 anni ne potrebbe diventare il proprietario effettivo senza che il precedente possessore sia in grado di far nulla.

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Nel caso di un proprietario cosciente dell’utilizzo altrui del suo bene e disposto a permettere tale situazione non si può parlare di possesso, ma di semplice detenzione.

Possesso vs detenzione: le differenze

Esistono delle profonde diversità tra il possesso e la detenzione, le quali concorrono a stabilire se si possa parlare di diritto di usucapione o meno. Il possesso si configura nel comportamento di una persona che agisce come se fosse realmente il proprietario del bene mobile o dell’immobile che è oggetto di usucapione.

All’opposto, la detenzione avviene quando colui che usufruisce del bene riconosce la proprietà altrui. Un esempio può essere rappresentato dall’imprenditore che affitta un capannone per realizzare i suoi prodotti e che, attraverso il pagamento del canone di locazione, attesta che non è lui il proprietario, bensì l’affittuario.

La sentenza chiaritrice

Nel 2017 il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di usucapione presentata da un figlio nei confronti della propria madre. La motivazione alla base di tale sentenza risiede nel fatto che, come evidenziato in precedenza, colui che utilizza l’immobile non può comportarsi come fosse il proprietario se il locatore è un genitore o un familiare.

Tale decisione è entrata a far parte della giurisprudenza in questo campo e ha fissato un limite alle interpretazioni possibili in questo campo. Nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto unicamente l’esistenza di un contratto di comodato d’uso gratuito tra le due parti.

….e se a usucapire fosse un amico?

Nel caso in cui l’usucapione coinvolga un amico, un’amica, un vicino di casa o un conoscente la situazione cambia. Il legame con alcune persone, non parenti, può essere molto profondo. Tuttavia, le cose possono inclinarsi ed è difficile che la tolleranza si potragga per un periodo di tempo molto esteso.

Infatti, dinnanzi a una situazione riconducibile all’usucapione, l’effettivo proprietario potrebbe concedere l’utilizzo del suo bene non per tolleranza, ma per disinteresse. Per queste ragioni, la legge ha stabilito che l’usucapione tra amici e conoscenti è possibile.

notaio che lavora all'usucapionepratica per conversione del pignoramento
Gori Ancona
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