In linea di massima, il soggetto che accetta l’eredità lasciata dal defunto si trova a contrarre anche i suoi debiti e crediti. Dunque, il patrimonio del de cuius si fonde con quello dell’erede, dando sostanzialmente forma a un unico patrimonio composto dalle varie situazioni giuridiche e dall’insieme di beni mobili e immobili.
Come si potrà intuire, però, nell’eventualità in cui gli obblighi a pagare del defunto superino i suoi crediti, l’erede non avrà interesse a diventare suo successore. Per questo motivo, la legge permette a colui che viene chiamato a succedere al de cuius di accettare l’eredità con beneficio d’inventario.
Ma in cosa consiste tale possibilità? Vediamolo insieme.
Cos’è l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Tale condizione offerta all’erede si configura come una dichiarazione di carattere pubblico attraverso la quale il soggetto chiamato in causa impedisce che il proprio patrimonio si fonda con quello del defunto.
Nella maggioranza dei casi, si ricorre all’accettazione beneficiata se non si è a conoscenza dell’ammontare di crediti e debiti connessi all’eredità.
E’ l’art.490 del Codice Civile a disciplinare l’opportunità dell’erede di non utilizzare il patrimonio di cui dispone per far fronte ai debiti del de cuius.
Avvalendosi di tale istituto, il soggetto successore del defunto diverrà suo erede a tutti gli effetti, sebbene con delle limitazioni in confronto all’accettazione pura e semplice. L’erede, infatti, amministrerà il patrimonio del de cuius con attenzione agli interessi dei creditori e dei legatari, ben conscio del fatto che la sua responsabilità si lega unicamente alla colpa grave. Una volta che i debiti verso i creditori e i legatari sono stati saldati, utilizzando l’asse attivo del patrimonio del defunto, l’erede non potrà essere chiamato in causa per i crediti non ancora regolati, ma i creditori potranno rivolgersi ai legatari per ricevere quanto dovuto.
Gli effetti dell’accettazione
Come osservato in precedenza, la conseguenza principale dell’accettazione beneficiata consiste nella netta distinzione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede. Tramite il beneficio d’inventario, l’erede dispone di due patrimoni: uno personale e uno ereditario. Sul primo, ovviamente, potranno agire esclusivamente i creditori personali mentre per quanto riguarda il patrimonio ereditato sia quelli personali sia i creditori e i legatari connessi al lascito saranno in grado di aggredirlo, con precedenza per quest’ultimi rispetto ai creditori personali dell’erede. Nell’evenienza in cui sul patrimonio del de cuius sia in atto un procedimento esecutivo, i creditori ereditari e i legatari avranno comunque la precedenza. Tuttavia, può accadere che l’erede decadi dal beneficio d’inventario o rinunci allo stesso. Al verificarsi di tale situazione, si rende necessario per i creditori ereditari e per i legatari, che vogliano aggredire per primi il patrimonio ereditato, la richiesta di separare i beni del defunto da quelli dell’erede.
Con l’accettazione tramite beneficio d’inventario, l’erede gode di una responsabilità patrimoniale limitata a quanto a lui pervenuto. In altre parole, il successore risponde dei debiti ereditari e dei legati sulla base dei beni avuti in successione. Agendo in questa maniera, si garantisce all’erede la facoltà di adempiere al pagamento dei debiti utilizzando unicamente la parte attiva del patrimonio ereditato, senza che vengano intaccati i propri beni, assicurandosi che non pervenga a esso un’eredità dannosa.
Al momento della dipartita del de cuius, diritti e obblighi intrattenuti dall’erede nei confronti del defunto non scompaiono. Sulla base di ciò, se l’erede aveva contratto dei debiti con il defunto dovrà attingere al proprio patrimonio personale per compensare le mancanze di quello ereditario, al fine di esaudire le richieste dei creditori ereditari e dei legatari. Al contrario, in presenza di crediti vantati dal successore nei confronti del defunto, esso entrerà a far parte dei creditori ereditari e dei legatari.
I soggetti obbligati all’accettazione beneficiata
L’ordinamento giudiziario ha individuato delle categorie di soggetti per cui l’accettazione con beneficio d’inventario si rende obbligatoria. Essi sono:
- i minori oppure gli interdetti (art.471 c.c.)
- i minori emancipati oppure gli inabilitati (art.472 c.c.)
- le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse le società commerciali (art.473 c.c.)
La decisione di far sottostare questi soggetti all’obbligatorietà del beneficio d’inventario va nella direzione di tutelare i loro interessi, in quanto considerati più “deboli”. A eccezione delle tipologie di individui ed enti riportate nella lista, per tutte le altre l’utilizzo dell’istituto preso in considerazione è facoltativa e i testatori non sono legittimati a fare resistenza.
Per coloro che rientrano nelle fattispecie di soggetti obbligati all’accettazione beneficiata, la procedura è sì imposta, ma non automatica. Ciò vuol dire che sarà compito di un responsabile svolgere la procedura correttamente. Ad esempio, nel caso dei minori e degli interdetti saranno i giudici o i tutori a occuparsi dell’accettazione, mentre per i minori emancipati o gli inabilitati occorre l’autorizzazione del giudice tutelare, con apposita istanza, oppure dei curatori.
La procedura per accettare l’eredità con beneficio d’inventario
E’ sempre l’art.490 del Codice Civile a dettare le modalità attraverso le quali è possibile ricorrere all’accettazione beneficiata. Il mancato rispetto di uno di questi step determinata la nullità della procedura.
L’articolo citato stabilisce che, in primo luogo, l’erede deve redigere una dichiarazione nel quale afferma di voler accettare l’eredità con beneficio d’inventario. L’istanza di accettazione, che ha natura pubblica, va poi consegnata a un notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona dove la successione è stata aperta. In presenza di errori formali nella stesura del documento, quest’ultimo verrà considerato non valido e l’accettazione si tramuterà in quella tradizionale. In seguito, è obbligatorio inserire la dichiarazione all’interno del Registro delle Successioni presente nel medesimo Tribunale.
Entro un mese dal compimento di quest’azione, è premura del cancelliere trascrivere la dichiarazione presso l’ufficio dei registri immobiliari dello stesso luogo in cui si è aperta la successione. Grazie a tale pratica, che dovrà sussistere a prescindere se il patrimonio del defunto comprenda beni immobili, si rende pubblico il beneficio d’inventario ai creditori ereditari. Sebbene questo sia vero, in assenza della trascrizione l’accettazione beneficiata non si annulla ma l’erede non potrà consegnare ai creditori quanto dovuto.
La procedura termina con la compilazione dell’inventario che può avvenire sia prima che dopo la redazione della dichiarazione. Ma a cosa serve l’inventario?
L’inventario nell’accettazione dell’eredità beneficiata
Per mezzo dell’inventario vengono conteggiate le attività e le passività del patrimonio appartenuto al defunto e dato in eredità. Della stesura dell’inventario deve occuparsene il notaio o il Cancelliere del Tribunale, entro 3 mesi dalla data in cui l’erede è venuto a conoscenza del fatto di essere un successore del de cuius o dal momento in cui la successione è stata aperta. In caso contrario, l’eredità si considera accettata in maniera semplice e pura.
Dopo aver compilato l’inventario, l’altro termine fissato dalla legge per completare la procedura è relativo ai 40 giorni nei quali il soggetto designato deve decidere se accettare o meno l’eredità. Anche in questa evenienza, se l’erede non esegue una dichiarazione sulle sue intenzioni (accettare o rinunciare), l’eredità si intende accettata semplicemente e puramente.
E’ giusto sottolineare, però, che non sempre l’erede dispone dei beni dati in successione dal defunto e che, in tale eventualità, la redazione dell’inventario si rende davvero difficoltosa. Proprio per questa ragione, la legge fissa la scadenza per consegnare l’istanza di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario a 10 anni, ossia fin quando il diritto ad accettare non cada in prescrizione. Successivamente, lo stesso erede disporrà, in linea di massima, di 3 mesi per effettuare l’inventario dei beni, sebbene possano essere concesse delle proroghe. Consegnato l’inventario, il termine per accettare l’eredità è pari a 40 giorni (come nel caso in cui l’erede disponga dei beni), altrimenti esso perde ogni diritto sull’eredità.
Decadenza dal beneficio d’inventario
I soggetti che decidono di vendere beni mobili (entro 5 anni dall’accettazione) o immobili facenti parte del patrimonio ereditato senza chiedere l’autorizzazione al Giudice competente decadranno dal beneficio d’inventario e si troveranno a dover rispondere dei debiti legati all’eredità con il proprio patrimonio in possesso.
Alla fattispecie appena descritta si aggiunge quella in cui l’inventario riporti degli errori o in cui alcune voci siano omesse. Inoltre, anche la presenza di inesattezze all’interno della procedura per l’accettazione beneficiata fanno decadere l’erede da tale opportunità.
La dichiarazione di successione nell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Normalmente, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla scomparsa della persona che lascia in eredità il suo patrimonio.
Nell’accettazione beneficiata, invece, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario.
Accettazione beneficiata di più eredi
Dinnanzi alla presenza di più coeredi che hanno intenzione di accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ciascuno di quest’ultimi ha la facoltà di sostenere la liquidazione. Tuttavia, è necessario che uno degli eredi convochi gli altri nell’ufficio del notaio in una data anteriore alla scadenza per la dichiarazione dei crediti, fissata da tale figura. I coeredi non presenti in quel preciso giorno verranno rappresentati dal pubblico ufficiale.