COS’È IL PIGNORAMENTO E COME AVVIENE

Vedere i propri beni o le somme di cui si dispone essere soggette a pignoramento è una delle situazioni peggiori a cui una persona deve far fronte. Dinanzi a un debitore che non adempie al suo obbligo di pagare un certo importo preso in prestito oppure che non ottempera al suo dovere di effettuare una determinata prestazione, il pignoramento garantisce al creditore che i propri diritti siano rispettati.

Si parla di pignoramento per indicare l’atto rappresentante il punto di partenza per l’espropriazione forzata. Esso si configura come il primo reale atto esecutivo che ha il fine di porre un vincolo su quei beni del debitore funzionali a soddisfare il credito vantato dall’altro soggetto e da tutti gli altri creditori che potrebbero entrare in gioco nel processo di esecuzione.

Tramite l’esecuzione forzata il debitore viene obbligato ad assumere uno specifico comportamento che può tramutarsi in “un fare”, in “un dare” o in un “non fare”.

 

Cos’è il pignoramento

Nella classificazione delle esecuzioni forzate rientra anche il pignoramento. Tale istituto permette al creditore di far valere i propri diritti anche in assenza di un esplicito consenso da parte di colui che è in debito.

Nel momento in cui il pignorante decide di intraprendere la procedura, una restrizione di natura giuridica, a mezzo di ingiunzione, viene posta sui beni che sono oggetti dell’espropriazione forzata. In questo modo il creditore ha la certezza che il debitore non sottragga, distrugga o decida di deteriorare questi beni.

È giusto sottolineare che il vincolo posto dal creditore fa sì che la persona in debito non possa disporre giuridicamente dei beni pignorati. Tuttavia, la fruizione di essi non viene intaccata. Infatti, l’atto di pignoramento non corrisponde a un gesto tangibile che sottrae i beni dal debitore, ma ne limita l’utilizzo.

L’ufficiale giudiziario, dopo aver ricevuto la richiesta effettuata dal creditore, si “limita” a intimare al debitore che nel caso in cui esso non provveda a saldare quanto dovuto, i beni suddetti verranno venduti in un’asta giudiziaria. Dopodiché, il denaro raccolto grazie all’asta viene consegnato al creditore. Nell’eventualità in cui dopo aver saldato il credito avanzino delle somme, queste ultime saranno restituite al debitore. Al contrario, se la dalla vendita dei beni non siano ricavate delle somme di denaro sufficienti a estinguere il credito, il pignorante potrà agire nei confronti di altri beni del debitore.

 

A cosa serve e quali sono gli effetti

La principale funzione del pignoramento consiste nell’assicurarsi che il debitore non vendi oppure doni i propri beni, sottoposti a un’espropriazione forzata, allo scopo di apparire come un nullatenente agli occhi del creditore. In altre parole, la legge scongiura l’evenienza in cui il debitore si impoverisca volontariamente per non pagare quanto deve al creditore o per non eseguire quanto ordinato da esso.

Sebbene il debitore possa comunque venire meno a ciò che l’ordinamento giudiziario gli impone in caso di pignoramento dei suoi beni, rimane sempre la garanzia verso il creditore che le alienazioni emerse dopo l’ingiunzione restino inefficaci. Per essere ancora più precisi queste vendite sono assoggettate a un regime di inefficacia relativa, dato che l’alienazione non è invalida di per sé, ma solo per i diritti di cui gode il creditore. Se il debitore riesce ad adempiere ai suoi obblighi, l’alienazione è a tutti gli effetti valida. Facciamo un esempio per chiarire meglio quanto scritto: ipotizziamo che A sia stato pignorato da B. Il soggetto A, in seguito a tale avvertimento, contravviene alla legge e vende il suo capannone sottoposto a pignoramento a C. In linea di massima, tale vendita non è valida e il creditore B potrà rivalersi nei confronti di C. Ma, se il debitore A salda quanto dovuto a B usufruendo di contanti o altri beni, la vendita del capannone continua a produrre effetti.

 

Tipologie di pignoramento

In base a cosa viene pignorato, individuiamo tre tipi di pignoramenti:

  • immobiliare, se al centro ci sono beni immobili (ad esempio un edificio)
  • mobili, se al centro ci sono beni mobili (ad esempio un’automobile)
  • presso terzi, se al centro ci sono crediti vantati dal debitore o beni da lui posseduti ma che sono nella disponibilità di terzi soggetti (ad esempio il conto corrente)

La persona che gode di un credito ha la facoltà di optare per una o l’altra tipologia di espropriazione forzata oppure può utilizzare, contemporaneamente, anche più tipi di pignoramenti. Il debitore può tutelarsi richiedendo al Tribunale che venga impiegata solo una tipologia di pignoramento, secondo le preferenze del creditore o del giudice del tribunale.

Ciascuna delle tipologie di pignoramenti citate si differenzia dalle altre e ognuna di esse segue delle regole stabilite dalla legge. L’elemento fondante che le accomuna è l’atto di pignoramento, documento senza il quale il procedimento esecutivo non può avere luogo.

 

La procedura del pignoramento

Il creditore ha visto emanare una sentenza a suo favore all’interno di un giudizio in tribunale. Affinché esso voglia avanzare una richiesta di pignoramento si rende necessario la notifica di tale sentenza al debitore.

Insieme alla copia della sentenza va notificato anche l’atto di precetto. Questo documento che viene redatto dal creditore, al contrario del pignoramento che è un atto dell’ufficiale giudiziario e che avviene successivamente alla notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo, serve a ordinare al debitore di fare quanto è indicato nel documento. Al debitore vengono riconosciuti almeno 10 giorni per eseguire quanto comandato dal creditore. Sempre nell’atto di precetto dovrà essere presente l’indicazione di come si procederà all’esecuzione forzata se il debitore continuerà a non adempiere ai suoi doveri.

Nell’evenienza in cui il debitore continui a ignorare tali obblighi, il passo seguente consiste nel notificare il pignoramento entro 90 giorni dalla comunicazione dell’atto di precetto. Se durante questo termine non si procede all’esecuzione forzata, l’atto di precetto non è più valido. Il termine resta in sospeso quando il debitore si oppone all’atto di precetto. Al contrario, continua a decorrere una volta che il giudice respinge il ricorso della parte debitrice.

 

I contenuti del pignoramento

Esistono una serie di regole da rispettare nella procedura di pignoramento. Innanzitutto, è obbligatorio che nell’atto di precetto sia contenuta l’indicazione dell’importo del credito e dei beni che si ha intenzione di pignorare. Nel pignoramento va inserita la richiesta rivolta al debitore di evidenziare il proprio domicilio eletto oppure la propria residenza.

In aggiunta, l’atto di pignoramento deve prevedere la possibilità di chiedere al giudice di tramutare i beni e i crediti pignorati in una somma di denaro (istituto della conversione). Al verificarsi di tale situazione la somma di denaro deve essere equivalente al credito vantato dal pignorante e dovuto agli intervenuti, a cui vanno aggiunti il capitale, gli interessi, le spese e i costi dell’espropriazione. Prima che il giudice ordini la vendita o l’assegnazione dei beni, si dovrà provvedere con la presentazione della richiesta di conversione del pignoramento presso la cancelleria. Altrimenti, la richiesta non potrà essere accettata. Ultimo aspetto da segnalare sulla conversione è l’obbligo di versare 1/6 della suddetta somma convertita.

 

Cosa succede se i beni pignorati non riescono a saldare il credito?

La legge 80/2005, che ha subito una modifica dalla legge 52/2006, ha condotto a una modifica dell’art.492 del Codice Civile. La norma prevede che nel caso in cui i beni sottoposti a pignoramento non siano in grado di soddisfare il credito oppure che la vendita di essi richieda del tempo e degli sforzi economici, il debitore debba indicare ulteriori beni, appartenenti al proprio patrimonio e non sottoposti a pignoramento in un primo momento, da assoggettare al procedimento. Inoltre, il debitore deve segnalare i luoghi in cui tali beni siano custoditi e le informazioni concernenti i potenziali terzi debitori. In questo modo la parte debitrice potrà evidenziare anche dei crediti di cui può godere. La dichiarazione di questi dettagli potrebbe avere delle ripercussioni anche penali.

Una particolare situazione si manifesta quando il debitore è un imprenditore commerciale. In questa eventualità l’ufficiale giudiziario demanda al soggetto di comunicare il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Successivamente, il funzionario ha il potere di nominare un professionista adibito a controllare l’esistenza di eventuali beni e crediti che possano essere pignorati.

 

…e se il debitore è nullatenente?

Anche se siamo di fronte a un’ipotesi che si presenta di rado, la legge ha previsto anche questa possibilità. Colui che può agire nei confronti del debitore non vedrà il suo credito soddisfatto. Infatti, l’ordinamento giudiziario non prevede alcun effetto, né di carattere amministrativo o penale, per il debitore.

Sebbene questo sia vero, al fine di offrire al creditore una via per ricevere quanto dovuto, esso può sempre “aggredire” i beni che potranno entrare nel patrimonio del debitore in un secondo momento. A testimonianza di ciò, è giusto sottolineare che il debitore è chiamato a rispondere dell’atto di pignoramento con la totalità dei beni in suo possesso o di cui diventerà il proprietario in futuro.

Ulteriore possibilità di cui può avvalersi il creditore è quella di far valere il suo diritto nei confronti degli eredi del debitore.

 

Limiti del pignoramento

Talvolta, l’esecuzione dell’espropriazione forzata si scontra con dei diritti garantiti ai vari soggetti e, per questo motivo, l’istituto deve adattarsi a essi. Dunque, non sempre il pignoramento agisce in piena libertà, bensì ha dei limiti ben precisi in alcune specifiche materie.

Ad esempio, quando è lo stipendio a essere soggetto a pignoramento, il creditore non può godere di più di 1/5 dell’importo netto percepito mensilmente.

Altra dimostrazione a riprova dei vincoli legati al pignoramento è l’attuazione dell’istituto sulla pensione. Coloro che riscuotono un salario differito non possono vedere quest’ultimo pignorato per una somma pari alla valutazione massima su base mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Tale importo viene definito minimo vitale impignorabile. La parte eccedente, invece, può essere sottoposta a esecuzione forzata unicamente per 1/5.

 

Ricerca in via telematica dei beni oggetto di pignoramento

Sulla base di ciò che è stato disposto dall’art.492-bis del Codice Civile, il presidente del Tribunale competente ha il potere di provvedere all’esame e a dare il consenso sui beni da pignorare per via telematica.

È il creditore a richiedere il procedimento e, agendo in questa maniera, il magistrato (o il giudice) autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli istituti previdenziali con lo scopo di trovare informazioni sui beni e sulle somme da pignorare.

 

L’opposizione all’esecuzione forzata

Nelle fasi precedenti all’inizio del pignoramento il debitore può opporsi alla procedura di espropriazione, mettendo in discussione la sua validità. Attraverso tale opposizione, il debitore cerca di far sospendere il procedimento impugnando l’istanza del creditore.

Presentando il ricorso al giudice competente, entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, verrà chiesto all’autorità giudiziaria di sospendere la procedura. Il giudice fisserà una data per l’udienza, a cui dovranno presiedere entrambe le parti, in modo tale che esso potrà comunicare la decisione circa l’interruzione del pignoramento. Nel caso in cui la sentenza sospenda il pignoramento, non potrà avvenire alcuna espropriazione. Dopo che il termine per la cessazione del pignoramento viene superato, creditore e debitore hanno l’obbligo di ripristinare l’esecuzione. In caso contrario, essa cesserà di esistere.

 

Il pagamento del pignoramento

Il metodo più semplice, ma anche quello che potrebbe richiedere lo sforzo maggiore, corrisponde al deposito della somma relativa al pignoramento, a cui va aggiunto l’importo delle spese, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, il quale avrà il compito di farla recapitare al creditore. Questa modalità richiede esclusivamente il pagamento in contanti e serve a evitare il pignoramento.

Laddove siano dei beni a essere pignorati, è consentito al debitore di saldare il credito, aumentato delle spese e di 2/10, recapitando l’importo al creditore.

 

La conversione del pignoramento

Come già evidenziato in precedenza, tra le possibilità fornite al debitore c’è anche quella di convertire i beni e i crediti pignorati in una somma di denaro che spetta al creditore e che comprende le spese di esecuzione. Tuttavia, questo permesso è concesso soltanto prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione dei beni.

Attraverso la conversione, il debitore potrà conservare i beni posseduti, ma sarà ugualmente obbligato a versare una somma pari al credito dovuto.

 

Riduzione del pignoramento

Dopo aver consultato debitore e creditore, il giudice può disporre la diminuzione del pignoramento se il valore dei beni è superiore a quello dei crediti e delle spese per cui si procede.

 

Cessazione di efficacia del pignoramento

Il creditore che non richiede l’assegnazione o la vendita dei beni entro 45 giorni dall’esecuzione del pignoramento vedrà l’istituto perdere efficacia.

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