PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Una delle modalità previste dalla legge per permettere al creditore di agire nei confronti di colui che gli deve una certa somma di denaro, ossia il debitore, è il pignoramento presso terzi. Avvalendosi di tale istituto, la parte creditrice aggredisce giuridicamente i beni del debitore che sono nella disponibilità di un soggetto terzo, ovvero estraneo alla situazione di credito.

Si tratta di una tipologia di pignoramento che differisce da quella mobiliare o immobiliare per il fatto che a essere pignorati non sono beni di proprietà del debitore o immobili, ma beni a disposizione di un terzo. 

Cos’è il pignoramento presso terzi

L’atto che prende il nome di pignoramento presso terzi viene impugnato dal creditore per beni mobili o crediti verso cui il debitore non ha un possesso diretto. Entrando nel dettaglio, l’art.543 del Codice Civile, deputato a normare questa espropriazione forzata, prevede due situazioni che possono verificarsi:

  • il creditore agisce rispetto ai crediti posseduti dal debitore nei confronti di un ulteriore soggetto.
  • il creditore agisce rispetto ai beni mobili del debitore che sono in possesso di un soggetto terzo e non disponibili per il debitore. Infatti, nel caso in cui tali beni fossero nella disposizione del debitore si parlerebbe di pignoramento mobiliare.

Il medesimo articolo sottolinea anche coloro che intervengono nell’atto di pignoramento presso terzi: il creditore procedente, ossia la parte attiva, il debitore esecutato, ovvero la parte passiva e il terzo pignorato, che ricopre un ruolo passivo unicamente dal punto di vista processuale.

L’obiettivo dell’espropriazione presso terzi è quello di diminuire i passaggi finalizzati a far sì che il creditore riceva ciò che ha il diritto di ottenere. Facciamo un esempio per chiarire quanto detto: ipotizziamo che A abbia un credito dei confronti di B che, a sua volta, detenga un credito nei confronti di C. Grazie al pignoramento verso terzi, il soggetto A potrà procedere a notificare direttamente C, il quale sarà obbligato a saldare A per il credito oggetto del pignoramento. 

Come si potrà evincere, agendo in questo modo sarà eliminato il passaggio in cui C è chiamato a pagare B. Infatti, il soggetto A potrà agire direttamente nei confronti di C. È il classico esempio del creditore che, cosciente del fatto che il debitore intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, ordina di pignorare il quinto del suo stipendio. Altra tipica situazione è quella in cui la parte creditrice sceglie di aggredire le somme depositate nel conto corrente del debitore.

Cosa deve contenere l’atto di pignoramento presso terzi

La legge stabilisce che all’interno dell’atto deve essere contenuta l’imposizione a non effettuare atti di disposizione rispetto ai crediti e ai beni assoggettati al pignoramento, a meno che non siano autorizzati dal giudice.

A pena di nullità, l’atto deve contenere l’indicazione, anche in linea generica, delle cose e delle somme dovute dal debitore. In aggiunta, va inserita la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel comune in cui è ubicato il tribunale competente. Come vedremo a breve, un altro elemento necessariamente da includere nell’atto è l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del creditore che si trova a procedere.

Altro requisito per rendere l’atto di pignoramento totalmente valido e capace di produrre effetti è la citazione del debitore a comparire al cospetto del giudice competente, insieme alla specificazione di una data per l’udienza, che sia rispettosa del termine dilatorio. Infine, nell’atto di pignoramento deve essere presente l’intimazione a consegnare la dichiarazione di cui tratteremo a breve. Unitamente a questo, è necessario sottolineare che, in assenza della dichiarazione in questione, la comunicazione sarà obbligatoriamente da presentare in un’udienza ad hoc.

La procedura spiegata nel dettaglio

Vediamo insieme come prende il via il pignoramento presso i terzi e quali sono le fasi che compongono l’iter.

La notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto

Il punto di partenza, comune a ogni esecuzione forzata, è la notifica al debitore del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. A meno che il debitore non adempia immediatamente ai suoi doveri, occorre aspettare minimo 10 giorni, ma non più di 90, dalla notifica dell’atto di precetto alla parte debitrice, per avviare il pignoramento nella sua completezza.

La redazione dell’atto di pignoramento

Lo step successivo consiste nella redazione dell’atto di pignoramento, in cui il principale aspetto da tenere in considerazione è l’individuazione del foro con competenza territoriale. A questo proposito, la legge ha previsto varie ipotesi: nel caso in cui a essere pignorati siano i beni mobili, il Tribunale competente sarà quello in cui risiedono i beni. Quando sono i crediti a essere al centro del pignoramento, la competenza ricade sul Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede. Inoltre, se il ruolo di debitore è assunto da una Pubblica Amministrazione, il giudice competente viene individuato in quello della zona in cui il terzo pignorato ha residenza, domicilio, dimora o sede.

La notifica dell’atto di pignoramento presso terzi

Successivamente alla stesura dell’atto di pignoramento, quest’ultimo (l’originale e le copie in relazione al numero di destinatari) va consegnato all’Ufficiale Giudiziario incaricato di notificare il debitore e il soggetto terzo

Il documento ha la funzione di avvisare il terzo pignorato che è in atto un pignoramento e che ha l’obbligo di non saldare il proprio debito nei confronti del suo diretto creditore. È giusto evidenziare che il creditore è in possesso della facoltà di agire verso molteplici soggetti terzi, sempre in situazione passiva rispetto al debitore.

Gli obblighi del terzo pignorato

Dal momento in cui il terzo pignorato riceve la notifica dell’atto di pignoramento, la legge gli attribuisce il ruolo di custode nella sua accezione giuridica. I suoi doveri si estendono alle somme o ai beni dovuti al debitore esecutato, rispettando i limiti dell’importo del credito precettato, ma incrementato della metà.

Un’altra conseguenza della ricezione della notifica da parte del terzo è l’indisponibilità dei crediti e dei beni da consegnare al debitore. In aggiunta, la notifica fa emergere la responsabilità del terzo pignorato rispetto al creditore procedente.

Nell’eventualità in cui il terzo venga meno ai suoi obblighi e consegni i beni o le somme di denaro dovute al debitore esecutato, tale azione si renderebbe inefficace per il creditore procedente.

La dichiarazione del terzo

La notifica del pignoramento fa sorgere un ulteriore compito a carico del terzo pignorato: la comunicazione al creditore di essere realmente il debitore del debitore esecutato.

In più, questa dichiarazione effettuata dal terzo pignorato, in persona oppure da un procuratore speciale oppure da un difensore munito di procura speciale, deve contenere per legge:

  • l’indicazione dei beni o delle somme di cui è debitore.
  • l’indicazione temporale della scadenza entro il quale è chiamato a rendere i beni o le somme.
  • l’indicazione di eventuali sequestri già subiti.
  • l’indicazione di potenziali cessioni notificate in precedenza o già accettate.

La dichiarazione va fatta pervenire al creditore o al suo avvocato a mezzo PEC o tramite raccomandata. Il termine per eseguire questa azione è di 10 giorni dalla data di ricezione della notifica di pignoramento. Il documento in questione è di fondamentale importanza per il creditore, dato che sulla base di esso deciderà se iscrivere a ruolo la procedura di esecuzione oppure no.

L’iscrizione a ruolo dell’esecuzione forzata

Dopo la notificazione attuata dall’Ufficiale Giudiziario, l’atto di pignoramento viene consegnato al creditore e al suo legale. 

Dal giorno in cui è avvenuta la restituzione dell’atto, il creditore ha a disposizione 30 giorni per iscrivere a ruolo la procedura esecutiva. In caso contrario, il pignoramento presso terzi è da considerarsi nullo.

Per adempiere a questo compito, il creditore deve depositare in via telematica presso la Cancelleria del Tribunale:

  • la nota di iscrizione a ruolo della procedura.
  • le copie dell’atto di pignoramento notificato, dell’atto di precetto e del titolo esecutivo.
  • la marca da bollo e il contributo unificato.

Una volta provveduto a ciò, il cancelliere svilupperà il fascicolo dell’esecuzione, poi trasmesso al magistrato del Tribunale che si occuperà del procedimento.

L’udienza per eseguire la dichiarazione del terzo pignorato

Nel giorno designato dall’atto di citazione, si tiene l’udienza per assistere alla dichiarazione del soggetto terzo. 

Non è affatto insolito che il terzo pignorato si presenti all’udienza sprovvisto della dichiarazione. Al verificarsi di ciò, il creditore comunica la mancata presentazione della dichiarazione al giudice. Esso, attraverso un’ordinanza, fisserà la data di nuova udienza a cui il terzo è obbligato a presenziare per consegnare la propria dichiarazione e fornire spiegazioni sul proprio comportamento.

Il legale del creditore ha il compito di notificare al soggetto terzo l’ordinanza di fissazione della nuova udienza entro 10 giorni dalla data stabilita nel provvedimento.

L’assenza del terzo pignorato alla seconda udienza o la sua volontà di presenziare ma di non rendere la dichiarazione determinano la non contestazione del credito o del bene pignorato. Perciò, se la deposizione del dichiarante permette di riconoscere precisamente i beni e le somme di proprietà del terzo, il giudice ordina un’ulteriore udienza tramite la quale assegnare tali beni e somme.
Invece, di fronte a una dichiarazione contestata o a una dichiarazione non in grado di individuare i beni e i crediti pignorati, il giudice competente, su richiesta del creditore e dopo aver effettuato tutti i controlli del caso nel contraddittorio tra le parti e con il soggetto terzo, accetta l’esistenza e il totale del credito con ordinanza. Quest’ultima è impugnabile nei termini previsti dall’art.617 del Codice Civile.

L’ipotesi che riduce al minimo i tempi della procedura è quella dove il terzo pignorato dichiara, senza alcuna contestazione da parte del creditore, di essere possessore dei beni o dei crediti del debitore esecutato. Questo porta semplicemente alla fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assegnare i crediti o a vendere i beni mobili.

L’assegnazione o la vendita di crediti o beni mobili

Durante questa fase vengono seguite le regole previste per l’espropriazione dei beni mobili, salvo il caso in cui a essere pignorati siano dei crediti. 

Sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 553 del Codice Civile e sulla base dell’origine dei crediti pignorati, si ipotizzano due scenari differenti per l’assegnazione. Per i crediti pagabili subito o in un periodo inferiore a 90 giorni, la sola tipologia di espropriazione consentita è l’assegnazione in pagamento. Al contrario, per crediti pagabili in un periodo superiore a 90 giorni o soggetti a censi e rendite perpetue o temporanee, essi sono venduti seguendo le regole per l’alienazione di beni mobili, fatta eccezione per l’eventualità in cui i creditori demandino di comune accordo l’assegnazione.

Il processo si conclude con l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione che costituisce un nuovo titolo esecutivo da presentare al terzo pignorato laddove non adempia ai propri obblighi.

Crediti impignorabili

Riprendendo il contenuto dell’art. 545 c.p.c. è possibile venire a conoscenza delle tipologie di crediti, vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, che non possono essere sottoposti a pignoramento

Eccone l’elenco completo:

  • i crediti alimentari.
  • i crediti riguardanti sussidi di grazia o di sostentamento a persone che fanno parte dell’elenco dei poveri.
  • i crediti che hanno come oggetto sussidi per maternità, funerali o malattie provenienti da enti di assistenza, istituti di beneficenza oppure da casse di assicurazione.

Crediti parzialmente pignorabili

Grazie alla riforma del Decreto-legge n. 83/2015 sono state introdotte delle limitazioni per il pignoramento di taluni crediti, che possono essere aggrediti solo in maniera parziale.

La riforma ha riguardato:

  • i crediti derivanti da salari, stipendi o altre indennità corrisposte dai privati per rapporti di lavoro o impiego (di cui fanno parte anche le indennità per licenziamenti). Tali crediti possono essere pignorati per crediti alimentari nella misura fissata con decreto dal Presidente del Tribunale o di un giudice da esso delegato. Contrariamente, saranno pignorati per 1/5 del loro totale.
  • i crediti connessi ai tributi da corrispondere allo Stato, alle province o ai comuni per i quali è stato imposto un tetto massimo di pignorabilità pari sempre a 1/5 del loro ammontare.
  • le somme dovute da qualsiasi soggetto a titolo di pensione o relativi ad assegni di quiescenza. I seguenti crediti non potranno essere pignorati per un importo maggiore alla misura massima su base mensile dell’assegno sociale, aumentato della propria metà. La parte che eventualmente eccede sarà pignorabile sulla base di quanto previsto dalla legge per stipendi e salari.

Per il pignoramento di accrediti su conti correnti bancari o postali intestati al debitore delle somme citate in precedenza, il Decreto-legge ha valutato due situazioni. 
Nella prima ipotesi l’accredito in banca è antecedente al pignoramento e, dunque, le somme potranno essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Quando l’accredito, invece, è contemporaneo o segue il pignoramento, l’importo pignorabile viene deciso dal giudice con l’unico requisito che la parte pignorata non può superare il quinto dell’ammontare complessivo.

Sospensione dei pignoramenti presso terzi dovuta al Covid-19

In via del tutto eccezionale, il Decreto-legge del 20 ottobre 2020 n.129 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 tutte le attività di notifica di nuove cartelle, degli atti di riscossione e dei pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, pensioni e altre indennità posti in essere prima del 19 maggio 2020, data in cui è entrato in vigore il Decreto Rilancio.

Di conseguenza, viene meno l’obbligo di indisponibilità delle somme pignorate e il soggetto terzo avrà il dovere di consegnarle al debitore. A partire dal 1° gennaio 2021 saranno di nuovo efficaci gli obblighi a cui è sottoposto il terzo pignorato.

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